Statuto
STATUTO
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)
Denominazione
- sede
ART. 1
E’
costituita, nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
civile, una associazione operante nei settori ricreativo
- culturale che assume la
denominazione: SOLIDEA 2000 - idee di solidarietà .
TITOLO II
Scopo-
Oggetto
ART.
2
L’associazione
ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
TITOLO III
Soci
ART.
3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART.
4
Chi
intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo
un’apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al
presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione.
La qualifica di socio da’ diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le
sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle
norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi
direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo
e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
mandatari.
I
soci sono tenuti:
-
all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle
deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale
quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con
delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere
restituita.
Le
quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.
7
La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento
della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della
persona giuridica o Ente.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.
L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)
che
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b)
che
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
c)
che,
in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,
all’Associazione.
Successivamente
il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi
decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di
alcuna formalità.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I
soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del
contributo associativo annuale versato.
Risorse
economiche - Fondo Comune
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni
o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche
quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione
ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste.
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico
finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per
l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO
V
ART.
12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d)
il
Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.
Assemblee
L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa
è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni
da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a)
elezione del Consiglio direttivo;
b)
elezione
eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)
approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d)
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e)
approvazione di eventuali Regolamenti;
f)
deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 15
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si
riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
La
convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio
Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della
sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente
l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),
la data e l'orario della prima e dell’eventuale seconda
convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del
rendiconto economico - finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti
(se nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti
giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in
regola con il versamento della quota associativa.
Le
modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un
voto.
Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un associato.
L’assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza
semplice dei soci presenti o rappresentati mediante
delega sia in prima sia in seconda convocazione, salvo che sullo
scioglimento dell’Associazione, per il
quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed
in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata
dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea
devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è
formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di
nove membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato
dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice
Presidente.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno
di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando
v’intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Di
ogni seduta è redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività
sociale;
e)
deliberare
il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano
spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di
tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
In
caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza
dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte
consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i
non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel
caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti,
prevale il più anziano.
Le
nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio
medesimo.
Nell’impossibilità
di attuare tale modalità,
il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione
fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il
reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei
membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea
perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio.
Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate
dal Vice Presidente.
In
caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art.
21
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato,
ha funzioni di controllo, è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre
membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre
anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione
dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili
e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa
alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di
voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio
consuntivo.
Pubblicità
e trasparenza degli atti sociali
ART.
22
Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo,
Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti
annuali.
Tali
documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei
documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO
VI
Scioglimento
Lo
scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la
liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni
in essere.
L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito
l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti
i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità
analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Clausola
compromissoria
ART.
24
Qualsiasi
controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra
questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di
un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà
essere pronunciato entro 60 giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza
la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna.
L’arbitro
sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di
accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto
che una delle parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in
arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal
Presidente della Camera di commercio di Ravenna.
Sia
l’associazione sia il socio si danno atto e si impegnano a considerare la
decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale,
e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.
L’adesione
alla clausola compromissoria si ritiene espressa la momento della richiesta
di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad
accettarlo.
Norma
finale
ART.25
Per
quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge
vigenti.